Cessazioni dal servizio
[ 11 febbraio 2011; 28 febbraio 2011; ] La domanda scade l’11 febbraio per il comparto scuola (on line) e il 28 febbraio per i dirigenti scolastici.
| 11 febbraio 2011 | ||
| 28 febbraio 2011 |
Per il 2011, in virtù di quanto disposto dall’art. 1, comma 6, lettera c), della legge n. 243/2004, come novellato dalla legge n. 247/2007, per il personale della scuola i requisiti necessari per l’accesso al trattamento di pensione di anzianità sono 60 anni di età e 36 di contribuzione o 61 anni di età e 35 di contribuzione, ancorché maturati entro il 31 dicembre.
Fermo restando il raggiungimento della quota 96, i requisiti minimi che inderogabilmente devono essere posseduti a tale data, senza alcuna forma di arrotondamento, sono di 60 anni di età e 35 di contribuzione.
L’ulteriore anno necessario per raggiungere la “quota 96″ può essere anche ottenuto con frazioni diverse di età e contribuzione (es. 60 anni e 4 mesi di età, 35 anni e 8 mesi di contribuzione).
La C.M. 100 del 29 dicembre 2010 e il D. M. 99 del 28 dicembre 2010 dal sito del MIUR
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